Il Riconoscimento del Valore della Pratica Sportiva in Costituzione

Premesse

Il 20 settembre 2023 rappresenta una data storica per lo Sport.

Con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l’iter legislativo per l’approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione.

La Camera ha approvato all’unanimità la modifica all’art. 33 introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

Questo rappresenta la prima tappa di quello che si auspica sia un viaggio appena iniziato, un’aggiunta dal profondo e inestimabile valore, un avvenimento in grado di migliorare la vita sociale che siamo abituati a vivere ogni giorno.

Tutto ciò è fondamentale in quanto lo sport è prima di tutto educazione, rispetto per il prossimo, nonché disciplina, elemento determinante che dovrebbe rafforzare quel sentimento di appartenenza e rispetto verso il gruppo.

È tuttavia importante altresì segnalare che con il 20 settembre si sia inserito nella Carta costituzionale un valore, tutelato certamente, ma non un vero e proprio diritto. Incombe su tutti noi, dunque, garantire la fruizione della pratica sportiva in ogni singolo angolo del nostro Paese arrivando anche nelle periferie urbane e sociali, come affermava il Ministro Abodi nel presentare il nuovo articolo.

Risulta essenziale, dunque, mettersi all’opera fin da subito, incedendo inesorabilmente verso quello che dovrebbe essere un obiettivo comune, privo di qualsiasi coloritura politica.

D’altronde vi sono numerose testimonianze positive su come lo sport possa realmente portare all’inclusione sociale di quelle che tradizionalmente sono le realtà sociali più disagiate, esso può salvare vite e allontanare dalla mala vita di strada.

Da sempre esso si riserva un posto d’onore tra le pratiche sociali più educative tra i giovani, in grado di creare un forte senso di disciplina e collaborazione, specie nel caso di sport non individuali, nonché determinante ai fini dell’inclusione sociale.

Spetta ora alle istituzioni, alla classe dirigente e politica attuare correttamente e compiutamente l’articolo 33 cost. giacché le fondamenta sono state poste, occorre ora edificare sopra di esse.

 

  1. LE AUTOREVOLI RELAZIONI DI ESPERTI

Proprio incentrate sul tema, risultano molto interessanti le autorevoli relazioni di alcuni docenti nel corso di un seminario dal titolo “Sport e Costituzione”, organizzato in Sapienza e che ha visto la partecipazione di insigni giuristi.

Nel corso del seminario il professore Giovanni D’Alessandro, docente di diritto pubblico presso l’Università degli studi Niccolò Cusano ha autorevolmente sottolineato che lo sport è stato introdotto in Costituzione solo nel 2023, dopo molti anni dall’entrata in vigore della Carta, e questo in risposta all’uso distorto della pratica sportiva effettuata nel nostro Paese dal fascismo e in altri regimi totalitari, si pensi al nazismo in Germania o al comunismo nell’Unione sovietica.

Lo sport venne, infatti, fortemente strumentalizzato dal regime fascista, visto come elemento centrale per la formazione della gioventù, la valorizzazione della razza e il rafforzamento bellico dello Stato.[1]

Nell’Unione Sovietica, i trattamenti riservati ai giovani atleti erano finalizzati a rafforzare l’andamento agonistico con risultati disastrosi per il sano e regolare sviluppo dell’individuo.

Questo perché lo sport crea consenso che, se strumentalizzato, specie nelle fasce più giovani della popolazione può condurre a esiti nefasti, come si è avuto modo di vedere, certamente col senno di poi, nel Novecento.

Interessante il rilievo del docente, in merito alla cd. multidimensionalità della pratica sportiva sancita dal nuovo articolo 33 per non limitare la scelta della autorità competenti nelle modalità di attuazione.

Inoltre, da sempre gli accenni e i riferimenti allo sport venivano effettuati correndoli al diritto alla salute, non a caso si propose di riformulare l’art. 32 della Carta.

Non bisogna tuttavia dimenticare che così come intrinsecamente positivo lo sport porta con sé alcuni connotati negativi, si pensi agli abusi, con riferimento specialmente tra i più giovani, nonché all’uso di sostanze dopanti, anche in competizioni di rango internazionale se non mondiale. Sarà necessario educare fin da giovani alla pratica e vita sportiva nonché approvare in opportune sedi parlamentari leggi che contrastino con asprezza e severità ogni forma di uso distorto della medesima.

Altre fondamentali precisazioni vengono effettuate nel corso del seminario dal Professore Gianluca Scarchillo, docente di Sistemi Giuridici Comparati e di Diritto Privato Comparato, il quale finemente affronta il discorso in chiave comparatistica. Fondamentale la premessa: l’accenno al gioco, elemento chiave nella formazione personale, nella crescita fin da giovanissimi. Lo sport per traslato assume la stessa importanza, in quanto esso è crescita, formazione della personalità e quindi, oltre ad avere innumerevoli benefici per il corpo risulta fondamentale anche per la crescita e la fortificazione mentale.

Curiosamente anche le altre costituzioni a livello comunitario e non solo accennano allo sport. Esso viene citato nella Costituzione greca, la quale riferendosi alla pratica sportiva la definisce una vera e propria missione per lo Stato, o ancora, la Costituzione messicana che la eleva ad elemento chiave per la rieducazione del condannato.

 

  1. DIGRESSIONE COMPARATISTICA

Numerosi sono gli spunti a livello globale sul tema dello sport. Questi rappresentano elementi centrali che possono essere valorizzati solo con un approccio corretto e solo se mossi da reali interessi e passione, cercando sempre di scorgere orizzonti lì dove altri pongono limiti.

Si può facilmente cogliere, infatti, come autorevolmente osservato dal professore Enrico Lubrano, nel corso di uno dei suoi studi, come la Svizzera, nella recente Costituzione del 2000, ha sancito la promozione dello sport e dell’educazione sportiva anche in ambito scolastico[2].

Ancora, in Spagna, la costituzione del 1978 ha assunto l’impegno, nell’ambito della disciplina del diritto alla salute, a sviluppare l’educazione sanitaria, sportiva, lo sport e il tempo libero.

La Bulgaria all’art. 53 comma 3 sancisce che “lo Stato tutela la salute di tutti i cittadini e promuove lo sviluppo dello sport e del turismo”.[3]

Molto rilevante l’importanza attribuita allo sport dalla costituzione portoghese in ben tre articoli distinti: l’art. 64 (diritto alla salute), a norma del quale “il diritto alla tutela della salute sarà garantito […] mediante la promozione della cultura fisica e sportiva”; l’art. 70 (tutela della gioventù), secondo cui “i giovani godono di protezione speciale per garantire l’effettività dei loro diritti economici, sociali e culturali, ovvero:[…] d) l’educazione fisica e lo sport”; l’art. 79, (diritto allo sport), ove si stabilisce che: “Tutti hanno diritto alla cultura fisica ed allo sport. Spetta allo Stato, in collaborazione con le scuole e con le associazioni e le organizzazioni sportive, promuovere, incoraggiare, orientare e supportare la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport, nonché prevenire la violenza nello sport”.[4]

L’esperienza portoghese appare sicuramente significativa in quanto rappresenta un’impostazione che riconosce esplicita copertura costituzionale allo sport in tutti i suoi corollari e legami con i molteplici aspetti della personalità individuale, ma anche quale bene autonomo meritevole di protezione, quindi quale valore a sé stante.[5]

Di particolare interesse è, infine, l’esperienza della Germania. Se da un lato la Grundgesetz non contiene alcun riferimento allo sport, le Costituzioni dei singoli Länder, con l’eccezione del Land Freie und Hansestadt Hamburg, lo menzionano espressamente, indentificandolo come un obiettivo statale da promuovere (Staatsziel).

Sul punto, sono di esempio le Costituzioni dei Lander di Brandeburgo, che definisce lo sport come “una parte della vita degna di essere sostenuta”, o ancora la Costituzione di Freie Hansestadt Bremen per la quale esso deve essere coltivato e promosso dallo Stato.

Sempre con riguardo all’esperienza tedesca, merita di essere richiamata anche la Costituzione di Saarland in cui, all’art. 34a, è sancita la tutela della sport in virtù del suo “significato sanitario e sociale”, la Costituzione di Schleswig-Holstein, in cui la sua promozione è ricompresa nel più ampio ambito di promozione della cultura e, in ultimo, la Costituzione di Sassonia, al cui art. 11 è sancito un diritto di accesso allo sport.

Spostando ora lo sguardo nel territorio extra-UE è interessante osservare che la Turchia con la costituzione del 1982 ha considerato lo sport come elemento di garanzia per la formazione, lo sviluppo dei giovani, nonché come strumento per il miglioramento della salute fisica e mentale di tutti i cittadini e a tutte le età.

La Russia, con la costituzione del 1993, annovera l’importanza dello sviluppo della cultura fisica e dello sport tra le attività volte al rafforzamento della salute dell’uomo.

In definitiva, l’analisi comparata mostra come la pratica sportiva sia diversamente intesa nel resto del mondo, quale strumento di tutela della salute, come mezzo di educazione o formazione, come valore assoluto ed autonomo o con molteplici sfaccettature differenti.

Tutte le differenti accezioni mostrano però una caratteristica ricorrente: la concezione antropocentrica. [6]

 

Lo sport, spesso visto come mero diletto, ha un valore encomiabile sul quale è doveroso investire[7].

 

  1. TRA CONSIDERAZIONI DEI COSTITUENTI E NON SOLO

Numerosi gli interventi normativi sulla pratica sportiva, da sempre considerata fondamentale pretesto per eliminare le problematiche sanitarie delle classi popolari, inducendo stili di vita sani e favorendo direttamente e indirettamente il progresso morale, civile ed economico del paese.

Per comprendere a fondo il perché della riforma costituzionale è necessario comprendere che lo sport è ormai quasi unanimemente ritenuto elemento fondamentale per il pieno sviluppo della propria personalità (art. 2 cost.) sia come singolo nelle formazioni sociali che per la prevenzione e il miglioramento della salute psicofisica, individuale e collettiva.

Nel citare i numerosi pregi della pratica sportiva non bisogna mai dimenticare quelli negativi che esso potrebbe avere. L’aver inserito la pratica sportiva ufficialmente in costituzione rende quindi necessario rafforzare tutti i mezzi di contrasto a una pratica sportiva che possa ledere la salute umana e non solo. Ecco perché è necessario combattere senza indugi la triste pratica di assunzione di sostanze dopanti, comportamento da condannare e sanzionare in maniera particolarmente rigida e senza esitazioni col fine di sottolineare, ancora una volta, i caratteri nobili ed educativi della pratica sportiva.

L’auspicio, dunque, a una valorizzazione dello sport e a un serio e concreto intervento del Parlamento affinché esso sia accessibile a tutti e gli abusi vengano repressi nella maniera più categorica e severa.

Si discusse molto in Assemblea costituente circa la necessità di dar maggior rilievo allo sport, quale mezzo di tutela della salute dei singoli.[8] Fu l’on. Pajetta ad affermare l’opportunità di considerare lo sport quale strumento di promozione della salute tra i giovani, sottolineando che doveva rientrare fra i doveri della Repubblica garantire l’accesso alla pratica sportiva alle nuove generazioni. Nel far ciò, ovviamente l’Assemblea costituente desiderava allontanarsi dalla concezione della pratica sportiva intesa dal regime fascista quale mezzo di espressione della forza del regime e far propria una nozione di sport più democratica e finalizzata al pieno sviluppo dell’individuo. Colpiscono, alla luce della recentissima aggiunta dell’ultimo comma dell’art. 33 cost., le parole di Pajetta, le quali, sebbene non ascoltate dalla Costituente vennero riprese in occasione del Consiglio d’Europa a Rodi, nel 1992 nel quale si affermò che “è da considerarsi attività sportiva ogni attività fisica avente quale obiettivo in primis “l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona” e solo in secundis lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizione a tutti i livelli”.

  1. CONCLUSIONI

Dalla lettura delle considerazioni è possibile vedere che la Costituzione, sebbene prima implicitamente e ora anche esplicitamente, riconosce che l’insegnamento, nonché l’esercizio sportivo costituiscono strumento di promozione umana e sociale. Diviene quindi compito della Costituzione agevolarne la propagazione in modo da rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

È possibile annettere al tema, ora sancito dall’articolo 33, ultimo comma, anche altri numerosi articoli costituzionali. Per esemplificazione l’articolo 18. È ormai possibile discorrere senza equivoci al cd. associazionismo sportivo[9], da intendersi quale libera e volontaria associazione di più persone che desiderano esercitare in forma organizzata e permanente, l’attività sportiva.

Da sempre la pratica sportiva unisce, fortifica l’animo umano, fa crescere la persona in quanto tale.

Lo sport rappresenta un importantissimo strumento formativo di integrazione sociale e diffusione di valori universali positivi, un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, nonché strumento di benessere psicofisico e prevenzione.

Finalmente dopo anni di mancata previsione dello sport in costituzione adesso è stata dignitosamente sancita la sua fondamentale importanza, in quello che è il documento legislativo più importante per ogni cittadino italiano.

La pratica sportiva deve essere tutelata, occorre preservare quanto fatto fin ora e fare ancora di più. È necessario un serio coinvolgimento di tutti i cittadini nella concreta attuazione del suddetto articolo, ognuno deve fare la propria parte.

A partire dalle scuole elementari, o se si vuole anche nelle scuole d’infanzia sarà necessario inserire la pratica sportiva quale “materia obbligatoria”. Quello che è un valore nobilissimo qual è lo sport deve essere insegnato ai giovani fin dalla più tenera età affinché essi possano avvicinarsi al medesimo vedendolo non come dovere, ma come un diritto, nonché un piacere.

Molto interessante un’osservazione, effettuata dalla campionessa di nuoto Novella Calligaris, nel corso di un seminario tenutosi in Sapienza. Secondo Calligaris occorrerebbe cambiare la denominazione del corso d’insegnamento “educazione fisica”. Il mutamento della denominazione finirebbe con l’avvicinare gli studenti allo sport, abbattendo tutti gli ostacoli possibili, anche in termini definitori.

Molti passi devono essere ancora percorsi. Il riferimento dovuto è all’ancora dilagante disparità tra uomini e donne nello sport, si pensi al calcio, al ruolo marginale, anche di competizioni sportive prestigiose, quali gli Europei o persino i Mondiali di calcio, assegnato al calcio femminile con partite trasmesse su canali televisivi secondari e poco, se non per nulla pubblicizzati.

È giunto il momento di dare un serio “scossone” al mondo dello sport, proprio a partire da quelli che sono gli accorgimenti più semplici. Su questo possiamo e dobbiamo ancora far molto.

 

                                                                                        Fausto Pucci

[1] L. LEO, Sport e Costituzione, un legame di rivedere, Cammino diritto, estratto 2 del 2021, pp. 2 ss.

[2] E. LUBRANO, Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale, dirittifondamentali.it, fascicolo 2/2020, pp. 234 ss.

[3] M. D’AMICO, Lo sport come diritto della persona: analisi dei progetti di revisione costituzionale, Gruppo di Pisa, fascicolo 1/2022, pp. 162 ss.

[4] Ibidem

[5] Ibidem

[6] Ibidem

[7] Affermazioni del professore F. Fasolino tratte dal seminario “Sport e diritto, giurisdizione statale e giurisdizione sportiva”, tenutosi in modalità virtuale e organizzato dall’Università degli Studi di Salerno.

[8] M. D’AMICO, Lo sport come diritto della persona: analisi dei progetti di revisione costituzionale, Gruppo di Pisa, fascicolo 1/2022, pp. 156 ss.

[9] L. LEO, Sport e Costituzione, un legame di rivedere, Cammino diritto, estratto 2 del 2021, p.3