Testo dell’intervento introduttivo alla conferenza “Sul Principio di Uguaglianza: il Ruolo dei Poteri Pubblici nella Lotta alle discriminazioni”, 24/02/2025
Si incomincia, come sempre, dal testo:
“Costituzione Italiana, Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
Questa disposizione è, già di per sé, il prodotto di un’opera di sintesi concettuale tra le due maggiori direttrici del pensiero politico occidentale.
Il primo comma si pone come espressione costituzionale dell’idea forza propria del liberalismo europeo, quella, cioè, della libertà negativa (per come definita da Isaiah Berlin), che si configura, essenzialmente, come astensione dello Stato dall’ingerenza nella gestione di vari aspetti fondamentali della vita pubblica e privata dei propri cittadini: lingua, religione, opinioni politiche ed ogni altra condizione personale e sociale. Tutti ambiti rispetto ai quali si determina per la Repubblica un duplice vincolo: da primo, quello passivo, alla non ingerenza; da secondo, quello attivo, alla sorveglianza ed alla repressione delle condotte eventualmente poste in essere dai consociati che siano configurabili come lesive di tali uguaglianze (e dunque libertà) fondamentali.
È questo il caso, per esempio, della lotta all’antisemitismo.
Il secondo comma si pone, invece, come espressione costituzionale della tradizione socialista e di quella cristiano-sociale. Entrambe concepiscono lo Stato non come “guardiano notturno”, bensì come soggetto garante di un insieme di bisogni fondamentali (istruzione e salute in primis), la cui tutela non si perfeziona mediante la mera astensione dall’ingerenza, ma, anzi, attraverso l’organizzazione e l’offerta di un sistema di servizi pubblici tali da rendere effettiva la titolarità di tali uguaglianze (che si configurano, dunque, come veri e propri diritti, situazioni giuridiche soggettive, attive, tali da produrre pretese tutelabili anche in via giurisdizionale).
Ed è nel contesto di questa dialettica, strutturale al nostro ordinamento, tra principio di eguaglianza formale e principio di eguaglianza sostanziale, che si determina il contenuto del tema odierno. La domanda che si pone è: in che modo ed in che misura deve lo Stato intervenire al fine di garantirne l’effettività?
L’ipotesi che si può forse avanzare è che il nostro non è più il tempo dell’uguaglianza (come concetto univoco e determinato nel contenuto) ma delle uguaglianze. Perché il pluralismo di cui al primo comma dell’articolo tre (culturale, politico, linguistico, religioso) ha reso il nostro mondo, ed il nostro ordinamento, più complicati di quanto non fossero un secolo fa: questa è, sì, una opportunità, ed una matrice di flessibilità ed adattabilità, ma anche una manifestazione della “vulnerabilità dei sistemi complessi” già richiamata da Jurgen Habermas.
D’altra parte, il principio di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma si è concretato nello Stato Pluriclasse teorizzato da Massimo Severo Giannini, che nel 1979 scriveva:
“Lo Stato Amministrativo è infatti uno Stato per definizione pluralistico, in cui lo Stato Ente (o organizzazione o persona: le espressioni si equivalgono) non ha più la centralità che aveva lo Stato del precedente secolo, ma si trova a competere con altri pubblici poteri; per quanto vasti e perfezionati siano i meccanismi volti ad assicurare il coordinamento e l’unità di indirizzo, lo Stato Ente deve continuamente negoziare con i poteri pubblici competitori, statali e superstatali”.
Uno Stato plurale dunque, in cui la pluralità sociale (e dunque etica) si traduce in pluralità di poteri pubblici. Il principio di uguaglianza (o delle uguaglianze) si pone perciò non come limite alla libertà dei consociati, ma come coerente ed effettiva garanzia della stessa, quindi come parametro orientativo tanto dell’attività legislativa (nella sua necessaria coerenza rispetto al contenuto della carta costituzionale), quanto di quella amministrativa, nell’esercizio legittimo del potere discrezionale, di quel “completamento soggettivo della norma” definito da Aldo Piras.
Concludendo: in un momento storico in cui la questione delle discriminazioni si pone al centro della sfera pubblica, tanto in Italia quanto all’estero (soprattutto negli Stati Uniti), mantenere vivo il dibattito intorno al principio di uguaglianza, alla sua evoluzione ed alle sue concrete applicazioni è per noi studenti un dovere intellettuale, perciò, in qualche modo, etico.